Statuto
Arcidiocesi di Monreale
STATUTO DELLA CONGREGAZIONE
MARIA SS. DEL BALZO E SAN LUIGI GONZAGA
Art.1
( Generalità )
La Congregazione di Maria SS. Del Balzo e San Luigi Gonzaga è un’ associazione laica di fedeli costituita per l’incremento del culto pubblico e una sempre più autentica testimonianza cristiana nella società. Essa promuove il bene spirituale dei Congregati con l’istruzione religiosa, le pratiche di pietà e l’esercizio delle virtù cristiane. Eretta con decreto dell’ Arcivescovo di Monreale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Corrado Mingo 08 Maggio 1964, ha sede presso il Santuario della Madonna del Balzo in Bisacquino è un ente ecclesiale riconosciuto dall’Autorità religiosa in quanto ha fine di culto, ed ha personalità giuridica privata ai sensi del codice civile.
Art.2
( Finalità )
La Congregazione ha come fini principali la santificazione dei Congregati, l’esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di assistenza, in spirito di carità fraterna.
Per realizzare tali fini la Congregazione si propone in particolare di:
a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i congregati a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un’ intensa vita spirituale e un’ efficace attività apostolica;
b)promuovere iniziative per la formazione permanente dei congregati in campo religioso;
c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;
d) favorire l’unione fraterna di persone aventi un vincolo comune di origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell’ apostolato di ambiente;
e) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessita locali e del progetto pastorale diocesano.
Art.3
( Ordinario )
La Congregazione, a norma dell’ art. 71 delle norme approvate con il Protocollo tra l’Italia e la Santa Sede in data 15 novembre 1984 eseguito con legge 20 maggio 1985 n. 206, è soggetta alla giurisdizione dell’ Ordinario della diocesi di Monreale. Essa ha rapporti di fraternità e collaborazione con le altre Associazioni di fedeli e con gli Organismi ecclesiali della Diocesi.
Art.4
( Insegne )
La Congregazione ha come insegne, la camicia bianca con una fascia celeste posta sulla spalla sinistra in modo trasversale, nella quale è posta antistante l'immagine della Madonna del Balzo e nel retro lo scudo mariano del Santuario, ai vertici inferiori sono posti due piccoli ovali di cui uno di San Luigi Gonzaga e l'altro del comune di Bisacquino.
Le predette insegne non possono essere cambiate per nessuna ragione, tranne che per speciali circostanze sulla camicia si può indossare un soprabito di colore scuro. Esse vengono indossate dai congregati quando partecipano alle sacre funzioni relative alle Feste patronali o del SS. Sacramento, oppure per manifestazioni religiose a carattere cittadino e diocesano.
All’ingresso nella Congregazione per ogni congregato vi sarà la funzione della Vestizione.
Art.5
( Ammissione Confratelli )
Possono fare parte della Congregazione tutti i fedeli laici di sesso maschile che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo Statuto. Gli stessi debbono essere di buoni costumi, osservanti i doveri religiosi, sufficientemente istruiti nella dottrina cristiana. Per ragioni morali non possono far parte della Congregazione tutti coloro che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica. I Congregati si distinguono in: Aspiranti ed Effettivi. Per essere ammessi tra gli Aspiranti occorre avere almeno l’età di 09 anni e aver ricevuto la Prima Comunione . Per essere ammessi tra gli Effettivi occorre avere almeno l’età di 15 anni. Durante il periodo dell’ aspirandato i candidati frequenteranno alle attività promosse dalla Congregazione, compresi i momenti di formazione promossi dal Padre Spirituale. Sono giustificati dalle assenze ai vari momenti, quegli aspiranti che non risiedono nel comune di Bisacquino o che hanno raggiunto il 70° anno di età. Ogni Congregato, nel periodo di ferragosto verserà la quota sociale, che attesta e qualifica la sua appartenenza alla Congregazione. Il Congregato che rifiutasse di versare la quota per due anni consecutivi sarà considerato dimissionario volontario; nel caso che voglia ritornare dovrà ripetere il periodo di formazione iniziale.
Art.6
( Ammissione Congregati Decisione)
L’ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell’interessato e presentazione del Priore, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo.
L’ammissione dei soci Aspiranti è deliberata dal Priore.
Art.7
( Doveri )
Tutti i Congregati hanno il dovere, in tutte le domeniche e le feste di precetto, di partecipare alla Santa Messa, accostandosi spesso alla confessione e alla comunione. Il primo sabato di ogni mese, assisteranno alla istruzione religiosa impartita dall’Assistente Spirituale, presso il Santuario. Inoltre i Congregati hanno il DOVERE di partecipare : alle funzioni religiose che si svolgono durante l'anno in onore di Maria SS. sia presso il Santuario che in altre Chiese; alla solenne celebrazione di precetto dei Congregati che si celebrerà la mattina del 13 Agosto presso il Santuario; a tutti gli inviti di carattere religioso a livello cittadino con le proprie insegne; alle assemblee indette dal Priore e agli incontri organizzati dal Padre Spirituale. Il Segretario annota sempre le presenze, facendovi opporre infine la firma del Priore. Le eventuali assenze devono essere giustificate. Il Congregato che abitualmente assente ingiustificato e moroso verrà trattato a norma dell’articolo 08 di questo Regolamento, tranne che lo stesso non sia residente fuori dal comune di Bisacquino. Si precisa che tutti i Congregati durante la processione hanno l’obbligo di mantenere un comportamento civile e religioso.
Art.8
( Dimissioni e/o Allontanamento )
I soci cessano di appartenere alla Congregazione:
a) Per dimissione volontaria. I Congregati si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continua per un anno e\o di mancato pagamento della quota annuale, sono giustificati i Congregati che non risiedono nel comune di Bisacquino o che hanno raggiunto il 70° anno di età;
b) Per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione in prima istanza all'assemblea, in seconda all’Ordinario diocesano.
Il Congregato che si comporta male sul piano umano, religioso e sociale e che trasgredisce i suoi doveri, viene prima richiamato dalla Priore; persistendo, viene privato dalla voce attiva e passiva; dopo sei mesi viene dichiarato dimissionario.
Art.9
( Organi)
Gli organi della Congregazione sono: l’Assemblea, il Priore, il Consiglio Direttivo.
Art.10
( Assemblea )
L’Assemblea, composta di tutti i Congregati soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Congregazione. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l’anno per verificare l’andamento della vita della Congregazione, approvare la relazione del Priore e il rendiconto, economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare i regolamenti.
L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, da un decimo dei Congregati o dell’ Ordinario diocesano. La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell’ordine del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata. Ogni congregato può essere latore di non più di due deleghe di altri Congregati. L’ Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà più uno dei congregati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Congregati presenti o rappresentati.
Art.11
(Elezione del Priore e del Consiglio Direttivo)
Allo scadere del triennio si procede a nuove elezioni a norma di Statuto.
a) L’elezione del consiglio direttivo viene fatta dall’assemblea con voto segreto;
b)Il Seggio per le operazioni di voto e lo spoglio delle schede e’ composto da cinque membri:
1. il rappresentante della curia (il parroco o altro sacerdote)
2 . tre rappresentanti della Congregazione (scelti tra gli effettivi)
3 . il segretario della Congregazione , che stende il verbale;
c) La convocazione dell’Assemblea per l’elezione del consiglio direttivo, viene fatta con invito scritto ai singoli Congregati, da spedirsi in tempo utile (dieci giorni);
d) L’Assemblea è valida quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto o delegati;
e) Possono votare tutti i Congregati effettivi in regola con il tesseramento; possono essere eletti tutti i Congregati che prendono parte alle attività della Congregazione. Sono giustificate le assenze dei Congregati infermi o che per vari motivi risiedono fuori dalla città di Bisacquino;
f) I componenti del seggio vengono designati dal Priore;
g)Per l’elezione del Priore occorrono la metà più uno dei voti dei presenti. Qualora lo scrutinio va a vuoto, si procede ad un ulteriore votazione dopo un'ora, se anche questa va a vuoto si rinvia alle 24 ore e si procederà all'elezione del più votato;
h) Per l'elezione del Consiglio direttivo si richiede il quorum di cui al precedente comma, risultano eletti i primi sei più votati;
i) La votazione potrà avvenire nella seguente maniera: nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita sotto la presidenza del rappresentante della Congregazione, alla presenza del rappresentante della Curia e del Segretario della Congregazione, si dichiara aperta la seduta. Il tempo e le modalità della votazione saranno fatte conoscere agli aventi diritto con lettera di convocazione che sarà affissa per due domeniche alla porta della Chiesa Parrocchiale e nella sede della Congregazione. Allo scadere del tempo stabilito il rappresentante della Congregazione dichiarerà chiuse le votazioni e alla presenza del rappresentante della Curia e del Segretario della Congregazione procederà allo scrutinio, dichiarando eletti coloro che hanno ottenuto più voti. Di tutto il segretario estenderà il verbale in triplice copia firmato dal Rappresentante della Congregazione, della Curia e dallo stesso Segretario. I verbali saranno mandati in Curia per la nomina dell’Ordinario diocesano;
j) Dopo il primo triennio, non sono eleggibili alle funzioni direttive, coloro che nei tre anni precedenti non abbiano svolto una partecipazione attiva alla vita della congregazione.
k)Il Priore uscente, nel giorno e nell’ora stabilita dal nuovo consiglio di direttivo farà le consuete consegne .
Il segretario redige il verbale che viene firmato dai presenti e trasmesso alla Curia;
l) Il Congregato già eletto nella precedente Gestione essendosi distinto per correttezza, trasparenza e buoni costumi, può essere rieletto anche dopo il primo triennio consecutivo;
Art.12
( Il Priore )
Il Priore dirige la Congregazione nel rispetto dello Statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede alla ordinaria amministrazione. Il Priore eletto inizia l’esercizio del suo ufficio dopo la nomina dell’Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall’ufficio con decreto dell’ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche. Ha il compito di ratificare le cariche elette del consiglio, nominare gli officiali e annualmente i Provveditori che si occuperanno delle specifiche mansioni della congregazione. Il Priore non potrà svolgere lo stesso ruolo per più di due mandati consecutivi. In caso di controversie per determinati incarichi sarà lo stesso Priore ad assumere direttamente l’incarico, fino a nuova nomina, che avverrà entro 60 gg. dall’assunzione dell’incarico.
Art.13
( Gli Officiali )
Gli Officiali, della Congregazione sono: il Prefetto, il Segretario e il Cassiere, vengono nominati dal Priore tra i Congregati di sua fiducia e decadono alla scadenza del suo mandato.
Gli Officiali non possono svolgere lo stesso ruolo per più di due mandati consecutivi.
Venendo a mancare uno degli Officiali, il Priore nomina un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.
a) Il Prefetto viene scelto tra i membri eletti del Consiglio direttivo. Collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare il Priore per qualsiasi causa, il Prefetto assume le sue funzioni fino al termine del triennio.
b)Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea, del Consiglio e conserva il libro dei soci e dei verbali, ha la cura della sede e della documentazione.
c) Il Cassiere, ha l’amministrazione contabile, prepara il rendiconto e l’inventario annuale.
Art.14
( Il Consiglio Direttivo )
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea e dura in carica per tre anni.
Il Consiglio Direttivo non può essere rieletto per due volte di seguito.
Il Consiglio è composto dal Priore, dal Padre Spirituale (Rettore del Santuario dove ha sede la congregazione), da altri 6 membri eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi su convocazione del Priore per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Congregazione che non sia di competenza dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione e su qualsiasi punto relativo alla vita della Congregazione che non sia di competenza dell’assemblea dei Congregati.
Non possono fare parte del consiglio direttivo quei congregati che ricoprono medesimi ruoli presso altre Congregazioni o Confraternite.
Art. 15
( Il Padre spirituale )
L’Assistente Spirituale ha la cura pastorale dei Congregati; è responsabile delle celebrazioni liturgiche e deve vigilare affinché nell’agire della Congregazione siano osservate le norme canoniche e statutarie. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Il programma per l’istruzione religiosa sarà indicato dallo stesso Assistente Spirituale.
Art. 16
( Patrimonio )
Il patrimonio della Congregazione è costituito dalle quote annuali dei soci, dalle quote di iscrizione dei nuovi Congregati, dal ricavato di eventuali attività associative, da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi, da eventuali contributi, sussidi, lasciti, donazioni e proventi derivanti da lotterie e fiere di beneficenza. La Congregazione non ha fine di lucro. E’ vietato distribuire ai Congregati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Congregazione. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall’Assemblea. Qualora per qualsiasi causa la Congregazione dovesse sciogliersi, il patrimonio accertato sarà destinato dall’Assemblea dei Congregati con provvedimento motivato al Santuario, quale con atto pubblico ne indicherà la destinazione.
L'alienazione o vendita oppure la donazione di qualsiasi bene appartenente alla congregazione deve prima essere autorizzata dell'assemblea e dall’Ordinario Diocesano.
Qualsiasi spesa eccedente l'ordinaria amministrazione deve essere prima approvata dall'assemblea.
Art. 17
( Estinzione della Congregazione )
La Congregazione si estingue se viene sciolta con delibera della assemblea, con voto favorevole di almeno tre quarti dei Congregati, se viene legittimamente soppressa dal Vescovo Diocesano a norma del diritto canonico, se tutti i Congregati sono venuti a mancare, ed inoltre se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni. In caso di estinzione della Congregazione il suo patrimonio sarà devoluto al Santuario.
Art. 18
( Nomine e Compiti del Commissario )
In presenza di speciali circostanze ove gravi ragioni lo richiedano, l’Arcivescovo di Monreale può nominare, ai sensi del can. 318 § 1 del Codice di Diritto Canonico un Commissario in sostituzione degli Organi statutari.
L’ Ordinario Diocesano nomina con un suo decreto un Commissario quando:
a) non è possibile eleggere un Priore ;
b) ci sono forti dissensi tra i Congregati;
c) si sono riscontrati gravi deficienze amministrative;
Art. 19
( Compiti del Commissario )
Compito del Commissario è quello di :
a) riordinare la Congregazione;
b) nominare un Segretario, un Cassiere che agiranno tutti e sempre in suo nome per il funzionamento della Congregazione;
c) avere, durante il mandato, tutti i diritti e doveri, rappresentando legalmente la Congregazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
d) presentare alla Curia alla fine di ogni anno, quando lo richiedesse il prolungarsi dello stato commissariale, gli elenchi dei Congregati e dei beni mobili e immobili dei quali ha avuto fatta consegna al momento della nomina;
e) riordinare l’accordo tra l’Assistente Spirituale e la Congregazione;
Riordinata la Congregazione, il Commissario straordinario chiede alla Curia il nulla-osta per l’elezione del Consiglio Direttivo . La sua funzione decade nel momento in cui i nuovi eletti prendono possesso dell’ufficio ed è tenuto a far loro le consegne, inviando alla Curia il relativo verbale firmato da lui, dal nuovo Consiglio Direttivo e dai membri del Seggio elettorale.
Art.20
( Norme Transitorie )
Per tutto quanto non previsto da questo Statuto valgono le disposizioni sulle associazioni dei fedeli stabilite dal Codice del Diritto Canonico.
Il presente Statuto, composto da 20 articoli entra in vigore subito dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea e l’emissione del relativo Decreto dell’Ordinario diocesano.
Date: 05/08/11
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